Descrizione
Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo o comunicazione, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1 recepito con modifiche dalla Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, art. 3).
Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.
Approfondimenti
Sono interventi edilizi liberi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
- l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi
- le recinzioni di fondi rustici
- le strade poderali
- le opere di giardinaggio
- il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie
- le cisterne e le opere connesse interrate
- le opere di smaltimento delle acque piovane
- le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole
- le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri
- le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16/11/1977, n. 1918
- l’installazione di pergolati e pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria
- la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione